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19/10/2005 488 Parma T.A.R. per l’Emilia Romagna
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 19/10/2005 -------------- Numero: -- 488 -------------- Sede: -------------- Parma
Relatore:-- Caso ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Cicciò
Premassima:
Distanze dalle strade.
Massima:
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Lesecuzione di una ordinanza cautelare di sospensione dellatto impugnato costituisce per lAmministrazione ladempimento di un obbligo e determina una situazione precaria, che non comporta affatto la cessazione della materia del contendere, nonostante la concorde dichiarazione delle parti in tal senso, ma che anzi richiede, per potersi consolidare, una pronuncia favorevole di merito; tanto in coerenza con il noto orientamento secondo cui, per avere natura interinale, lattività svolta dallAmministrazione in ottemperanza ad unordinanza cautelare del giudice non modifica in maniera irreversibile la situazione di fatto e di diritto, mentre lassetto definitivo degli interessi contrapposti è dato soltanto con la sentenza di merito, resa al termine della successiva fase di cognizione piena.
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Ove non contrastante con la parte normativa del piano, lindicazione grafica è sufficiente a definire lassetto urbanistico di una determinata area.
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Lart. 4.4. bis del r.u.e. del Comune di Parma, che fissa la distanza minima di metri 5 fra ledificio e il confine di zona, costituito nella fattispecie da una strada ad uso pubblico, è norma generale valevole in assenza di diversa disposizione speciale ed è applicabile anche ad una strada locale urbana.
Testo:
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