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01/07/2005 5414 Roma T.A.R. per il Lazio
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per il Lazio
Data:-- 01/07/2005 -------------- Numero: -- 5414 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Quiligotti ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Giulia
Premassima:
Muro divisorio
Massima:
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La comunione del muro divisorio, ex art. 880 c.c., non va intesa nel senso che ciascuno dei comproprietari abbia la proprietà assoluta della metà del muro (e del suolo) secondo una linea mediana ideale, bensì nel senso che ciascuno di essi è proprietario, sia pure pro quota, dellintero muro e del suolo ad esso sottostante, in ogni sua parte.
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Nel caso di muro divisorio tra edifici con altezze disuguali la presunzione di comunione a norma dellart. 880 c.c. non riguarda la parte di muro dal punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto, con la conseguenza che tale parte del manufatto è di proprietà esclusiva di colui cui appartiene il suddetto più alto edificio, e che questi può chiedere il rispetto delle distanze legali dal confinante che realizzi una nuova costruzione (Cassazione civile, sez. II, 8 agosto 1979, n. 4629).
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La presunzione “iuris tantum” di comunione del muro divisorio fra edifici sancita dallart. 880 c.c. può essere vinta dalla prova della proprietà esclusiva del muro, facendo riferimento ad uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario o derivativo, con la conseguenza che in difetto di tale prova contraria, la presunzione di comunione conserva la sua piena operatività.
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La presunzione di comunione del muro di cui allart. 380 c.c. – appartenente alla categoria delle presunzioni legali iuris tantum – presuppone lesistenza certa di due fatti, che non possono essere a loro volta oggetto di presunzione, per il divieto della praesumptio de praesumpto, e cioè che si tratti di muro divisorio e che esso abbia la funzione di dividere edifici, cortili, giardini, orti o recinti nei campi, con la conseguenza che, ove sorga controversia sulla comunione di un muro (asserito divisorio della parte che sostiene lesistenza della comunione al fine di far dichiarare illegittima lapertura di una luce ad opera del confinante) la presunzione deve ritenersi operante (con conseguente onere della controparte di provare la sua proprietà esclusiva) soltanto se è pacifica e comunque dimostrata lesistenza dei due suddetti presupposti di fatto, mentre, in difetto, incombe alla parte che assume lesistenza della comunione di provare la stessa ( Cassazione civile, sez. II, 9 febbraio 1989, n. 796).
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La presunzione di comunione del muro divisorio fra due edifici stabilita dallart. 880 c.c. non viene meno per la demolizione di uno di essi, restando a carico di chi invoca la proprietà esclusiva del muro lonere di dimostrare che in realtà la comunione non sussisteva al tempo della contemporanea esistenza dei due edifici o era venuta a cessare per un fatto posteriore idoneo a trasferire il dominio (Cassazione civile, sez. II, 3 agosto 1995, n. 8497 e, tra le altre, Cass. n. 2922-64; n. 2082-68; n. 1292-71; n. 2145-72; n. 3915-77; n. 3393-88)
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