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01/04/2005 3029 Napoli T.A.R. per la Campania
in Sentenze
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Autorità:-- Tar per la Campagna
Data:-- 01/04/2005 -------------- Numero: -- 3019 -------------- Sede: -------------- Napoli
Relatore:-- D'Alessio ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Monteleone
Premassima:
Massima:
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Lesercizio del potere di autotutela da parte della P.A. richiede non solo lesistenza di un vizio dellatto da rimuovere, ma anche lesistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dellatto (che non si identifica nel mero ripristino della legalità violata) e la sua comparazione con gli interessi privati sacrificati quando, per effetto del provvedimento ritenuto illegittimo, siano sorte posizioni giuridiche qualificate e consolidate nel tempo (fra le tante C.d.S., sez. V^, n. 1150 del 1 marzo 2003, TAR Campania Napoli, sez. IV n. 4077 del 23 aprile 2003). Anche lart. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, aggiunto dallart. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 ha previsto che <<Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dellarticolo 21-octies può essere annullato dufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dallorgano che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge>>.
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Linteresse alla conservazione del titolo abilitativo recede di fronte allinteresse pubblico a realizzare un assetto urbanistico legittimo (Consiglio di Stato, sez. V^ n. 5357 del 9.10.2000) quando le opere non sono state ancora avviate, mentre quando le stesse hanno assunto una certa consistenza occorre una adeguata considerazione anche degli interessi privati che si intende sacrificare. Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il Comune ha disposto di non procedere allannullamento della concessione edilizia, tenuto conto che mancava un interesse pubblico ulteriore rispetto a quello connesso al mero ripristino della legalità violata (per laffermata carenza di un accesso alla pubblica via) e che, a seguito del rilascio delle concessioni edilizie, risultavano già eseguite gran parte delle opere assentite, tanto che per alcuni appartamenti risultava già sottoscritto un contratto preliminare di vendita.
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