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22/11/2004 7615 Roma Consiglio di Stato
in Sentenze
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Autorità:-- Consiglio di Stato
Data:-- 22/11/2004 -------------- Numero: -- 7615 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Miele ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Riccio
Premassima:
Massima:
- L’attività della pubblica amministrazione deve necessariamente perseguire uno degli interessi pubblici di cui la stessa è attributaria. Occasionalmente, lattività pubblica può anche favorire qualche privato, senza che ciò determini illegittimità alcuna, ma il fatto è che tale eventuale beneficio è solo una vicenda occasionale, effetto secondario della soddisfazione di un interesse pubblico, mentre quando questultimo manca o è liminale, allora il dubbio circa lutilità privata è legittimo e consente unistruttoria attenta per verificare in concreto la fattispecie.
Testo:
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