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08/09/2004 3302 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna

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08/09/2004 3302 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna

Benvenuto
Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna

Data:-- 08/09/2004 -------------- Numero: -- 3302 -------------- Sede: -------------- Bologna

Relatore:-- Calderoni ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano

Premassima:

Massima:
  1. Mediante denuncia di inizio attività (D.I.A.) non può essere mutata la distribuzione interna della complessiva superficie produttivo-commerciale autorizzata con il Piano di recupero e con la consequenziale concessione edilizia, poiché il comma 8, lett. b), dell’art. 4 D.L. 5/10/1993 n. 398 pone, quale condizione espressa di ammissibilità del ricorso alla D.I.A., che “le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati” (nella specie: il Piano di recupero). (Nel caso di specie, il limite è stato superato, poiché mediante la D.I.A. si intendeva aumentare la superficie destinata alla vendita di quasi 1.000 mq.)


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