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07/07/2004 2016 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna
in Sentenze
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Autorità:-- Tar Emilia Romagna
Data:-- 07/07/2004 -------------- Numero: -- 2016 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Testori ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Perricone
Premassima:
Massima:
- Una proposta di modifica della disciplina urbanistica di cui alle NTA del PRG non si inquadra in alcun procedimento amministrativo tipico, posto che la normativa di settore attribuisce ai soli organi pubblici e non anche ai privati il potere di promuovere la formazione o la modificazione degli strumenti urbanistici generali (salva la marginale ipotesi di integrazione della disciplina urbanistica riguardante aree che ne siano rimaste prive a seguito della decadenza di vincoli); e le ragioni di ciò sono facilmente comprensibili se si considera, da un lato, che in sede di pianificazione generale lente pubblico è istituzionalmente chiamato ad assicurare lequilibrato assetto del territorio nel suo complesso, anche attraverso il componimento di esigenze ed aspettative spesso confliggenti tra loro; dallaltro che dare spazio alliniziativa privata in materia potrebbe obbligare la P.A. ad unattività di riscontro tanto defatigante quanto improduttiva, se non addirittura pregiudizievole per la complessiva coerenza della pianificazione stessa.
Testo:
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