10/03/2004 344 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna
Data:-- 10/03/2004 -------------- Numero: -- 344 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Di Benedetto ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano
Premassima:
Massima:
1. Deve essere respinto il ricorso del privato, con il quale si sostiene la violazione dellarticolo 7 della legge n. 241 del 1990, per mancata comunicazione dellavviso di avvio del procedimento di annullamento, da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, della preventiva autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione, e da questa sub delegata ai Comuni. Tale procedimento della Soprintendenza, è infatti del tutto assimilabile ad una fase di controllo, tra laltro di pura legittimità, del provvedimento autorizzatorio e, quindi, la stessa costituisce una fase necessaria ex lege. In considerazione dellunitarietà del procedimento, pertanto, anche questa fase deve reputarsi conosciuta sia dallinteressato che dallamministrazione comunale.
2. E legittima la determinazione con la quale la Soprintendenza rileva lillegittimità, sotto il profilo delleccesso di potere e della carenza di motivazione, dellautorizzazione comunale, in quanto non appare sufficiente apprezzare lo sforzo di limitare limpatto dellampliamento di un insediamento produttivo, ma occorre valutare se lampliamento stesso sia compatibile con lesigenza di conservazione dei valori paesistici.
3. Il termine di 60 giorni assegnato alla Soprintendenza per formulare eventuali richieste istruttorie riguarda soltanto ladozione dellatto e non la sua comunicazione, che può avvenire successivamente, stante il carattere non ricettizio dei provvedimenti della Soprintendenza in questa materia.
Testo:
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