27/01/2004 94 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna
Data:-- 27/01/2004 -------------- Numero: -- 94 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Brini ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano
Premassima:
Massima:
Laddove un complesso di singole opere separatamente soggette ad un diverso atto dassenso comunale (silenzio sulla denuncia di inizio lavori, autorizzazione edilizia oppure concessione) appaia frutto di un unico disegno costruttivo, e debba perciò considerarsi come un intervento unitario, questo è soggetto, in ogni sua parte, al regime previsto per lopera urbanisticamente più gravosa.
La mancanza dellassenso dei condomini ai lavori configura una causa tipica e specifica di non conformità urbanistica, atteso il chiaro disposto dellart. 12.1.1 del Regolamento edilizio del Comune di Bologna per cui
è ammessa altresì la costruzione a distanze inferiori a quelle sopraindicate, purché sia intercorso un accordo con i proprietari confinanti. Il fatto che tali disposizioni siano integrative del codice civile ed abbiano rilevanza nei rapporti interprivati non significa che siano irrilevanti sul provvedimento abilitativo, attesa la natura anche pubblicistica (al corretto ed ordinato assetto urbanistico) dellinteresse ad esse sotteso.
La variazione della sagoma planivolumetrica dellunità immobiliare, mediante costruzione di un vano in muratura ad uso ripostiglio al servizio dellofficina meccanica, con conseguente aumento di porzione di S.U. (h> mt. 1,80) pari a mq. 1,60 costituisce un ampliamento che (ancorché modesto) comporta una variazione della sagoma planivolumetrica (art.40, 12.1.1 del Regolamento edilizio).
Testo:
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