22/03/2004 408 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna

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Autorità:-- Tar Emilia Romagna

Data:-- 22/03/2004 -------------- Numero: -- 408 -------------- Sede: -------------- Bologna

Relatore:-- Di Benedetto ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano

Premassima:

Massima:

1.     L’articolo 11 della legge n. 10 del 1977, dispone che gli oneri di urbanizzazione vanno corrisposti al Comune all’atto del rilascio della concessione edilizia ed il rilascio della concessione è subordinata al versamento degli oneri.

2.     Pertanto, il Comune non può rilasciare la concessione edilizia se non previo pagamento degli oneri e ben può respingere la richiesta di proroga dei termini per il ritiro della concessione edilizia, trattandosi di una facoltà discrezionale dell’Amministrazione.

3.     Il pagamento parziale effettuato non giustifica la pretesa al ritiro della concessione edilizia, in assenza di una richiesta di pagamento rateale e, conseguentemente, in mancanza di un’autorizzazione formale del Comune per effettuare il pagamento dilazionato, non rilevando ai fini amministrativi un’eventuale incomprensione o disguido tra il richiedente la concessione e l’impiegata del Comune.

4.     Va inoltre respinta la domanda diretta ad ottenere la restituzione della somma corrisposta parzialmente al Comune, non essendo previsto dalla normativa vigente un obbligo di restituzione del pagamento parziale effettuato, in caso di legittima decadenza della concessione rilasciata.



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