Benvenuto
Autorità:-- T.A.R. per il Piemonte
Data:-- 20/04/2007 -------------- Numero: -- 1732 -------------- Sede: -------------- Torino
Relatore:-- Baglietto ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Gomez de Ayala
Premassima:
Divieto di costruzione di manufatti ad una certa distanza dagli argini dei corsi dacqua
Massima:
-
Lavvenuta acquisizione al demanio dello Stato di tutti i corsi dacqua esclude qualsiasi rilevanza agli elenchi di cui allart. 1 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nel senso che tale iscrizione non ha più valore condizionante (né dichiarativo) della natura pubblica del singolo corso dacqua, che è ormai pubblico per legge.
-
Il divieto di costruzione di manufatti ad una certa distanza dagli argini dei corsi dacqua, contenuto nellart. 96 lett. f ) T.U. 25 luglio 1904 n. 523, si applica ormai a tutti i corsi dacqua indistintamente considerati. Tale divieto ha carattere inderogabile, salvo che lo scopo dellattività costruttiva lungo il corso dacqua non sia proprio quello specifico di salvaguardarne e proteggerne il regime idraulico (T.A.R. Toscana, 23 luglio 2002, n. 1603; T.A.R. Veneto, 15 maggio 2003, n. 2795).
Testo:
Non era la Sentenza che cercavi?
Continua La ricerca