20/04/2007 1732 Torino T.A.R. per il Piemonte

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Autorità:-- T.A.R. per il Piemonte

Data:-- 20/04/2007 -------------- Numero: -- 1732 -------------- Sede: -------------- Torino

Relatore:-- Baglietto ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Gomez de Ayala

Premassima:

Divieto di costruzione di manufatti ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua



Massima:
  • L’avvenuta acquisizione al demanio dello Stato di tutti i corsi d’acqua esclude qualsiasi rilevanza agli elenchi di cui all’art. 1 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nel senso che tale iscrizione non ha più valore condizionante (né dichiarativo) della natura pubblica del singolo corso d’acqua, che è ormai pubblico per legge.
  • Il divieto di costruzione di manufatti ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua, contenuto nell’art. 96 lett. f ) T.U. 25 luglio 1904 n. 523, si applica ormai a tutti i corsi d’acqua indistintamente considerati. Tale divieto ha carattere inderogabile, salvo che lo scopo dell’attività costruttiva lungo il corso d’acqua non sia proprio quello specifico di salvaguardarne e proteggerne il regime idraulico (T.A.R. Toscana, 23 luglio 2002, n. 1603; T.A.R. Veneto, 15 maggio 2003, n. 2795).


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