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Autorità:-- T.A.R. per la Puglia
Data:-- 19/06/2013 -------------- Numero: -- 1439 -------------- Sede: -------------- Lecce
Relatore:-- Caprini ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Costantini
Premassima:
All’annullamento in autotutela di un titolo abilitativo edilizio non consegue necessariamente la demolizione
Massima:
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In presenza di un intervento edilizio realizzato sulla base di atti abilitativi annullati, si rende applicabile lart. 38, d.P.R. 380 del 2001, che prevede tre alternative possibili, e cioè la rimozione dellopera divenuta abusiva, la sanabilità della stessa mediante la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o lapplicazione di una sanzione pecuniaria quando non sia tecnicamente possibile la rimozione; conseguentemente tali provvedimenti non devono avere ad oggetto necessariamente la demolizione delle opere realizzate.
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Lart. 38 si applica in caso di abusi formali, non contrastanti con la disciplina urbanistica in base al principio della c.d. doppia conformità.
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Non deve essere comunicato al controinteressato confinante lavvio del procedimento volto a sanzionare labuso edilizio.
Testo:
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