19/06/2013 1439 Lecce T.A.R. per la Puglia

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Autorità:-- T.A.R. per la Puglia

Data:-- 19/06/2013 -------------- Numero: -- 1439 -------------- Sede: -------------- Lecce

Relatore:-- Caprini ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Costantini

Premassima:

All’annullamento in autotutela di un titolo abilitativo edilizio non consegue necessariamente la demolizione



Massima:
  • In presenza di un intervento edilizio realizzato sulla base di atti abilitativi annullati, si rende applicabile l’art. 38, d.P.R. 380 del 2001, che prevede tre alternative possibili, e cioè la rimozione dell’opera divenuta abusiva, la sanabilità della stessa mediante la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o l’applicazione di una sanzione pecuniaria quando non sia tecnicamente possibile la rimozione”; conseguentemente tali provvedimenti non devono avere ad oggetto necessariamente la demolizione delle opere realizzate.
  • L’art. 38 si applica in caso di abusi formali, non contrastanti con la disciplina urbanistica in base al principio della c.d. “doppia conformità”.
  • Non deve essere comunicato al controinteressato confinante l’avvio del procedimento volto a sanzionare l’abuso edilizio.


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