16/06/2005 232 Roma Corte Costituzionale

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Autorità:-- Corte Costituzionale

Data:-- 16/06/2005 -------------- Numero: -- 232 -------------- Sede: -------------- Roma

Relatore:-- Amirante ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Capotosti

Premassima:

Massima:
  • La disciplina delle distanze fra costruzioni  attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi e rientra nella materia dell’ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni, alle quali spetta la competenza legislativa concorrente della materia del governo del territorio, devono esercitare le loro funzioni nel rispetto dei principi della legislazione statale.
  • In materia di distanze tra fabbricati, primo principio è che la distanza minima sia determinata con legge statale, mentre in sede locale, sempre ovviamente nei limiti della ragionevolezza, possono essere fissati limiti maggiori. In secondo luogo, l’ordinamento statale consente deroghe alle distanze minime con normative locali, purché però siffatte deroghe siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio. Tali principi si ricavano dall’art. 873 cod. civ. e dall’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai sensi dell’art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (introdotto dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), avente efficacia precettiva e inderogabile.
  • Le deroghe, per essere legittime, devono attenere agli assetti urbanistici e quindi al governo del territorio e non ai rapporti tra vicini isolatamente considerati in funzione degli interessi privati dei proprietari dei fondi finitimi.
  • E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 50, comma 8, lettera c), della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio). Tale norma non risponde ai menzionati requisiti di legittimità, poichè, con riguardo ad una situazione particolare costituita da una costruzione già esistente posta a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalla normativa attualmente vigente, ma legittima secondo la disciplina dell’epoca della costruzione, autorizza il proprietario del fondo confinante a costruire o a mantenere il proprio fabbricato ad una distanza dall’altro manufatto preesistente inferiore a quella ordinariamente stabilita, con il solo rispetto della prescritta distanza dal confine.


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