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Autorità:-- Corte Costituzionale
Data:-- 16/06/2005 -------------- Numero: -- 232 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Amirante ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Capotosti
Premassima:
Massima:
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La disciplina delle distanze fra costruzioni attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi e rientra nella materia dellordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni, alle quali spetta la competenza legislativa concorrente della materia del governo del territorio, devono esercitare le loro funzioni nel rispetto dei principi della legislazione statale.
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In materia di distanze tra fabbricati, primo principio è che la distanza minima sia determinata con legge statale, mentre in sede locale, sempre ovviamente nei limiti della ragionevolezza, possono essere fissati limiti maggiori. In secondo luogo, lordinamento statale consente deroghe alle distanze minime con normative locali, purché però siffatte deroghe siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio. Tali principi si ricavano dallart. 873 cod. civ. e dallultimo comma dellart. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai sensi dellart. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (introdotto dallart. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), avente efficacia precettiva e inderogabile.
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Le deroghe, per essere legittime, devono attenere agli assetti urbanistici e quindi al governo del territorio e non ai rapporti tra vicini isolatamente considerati in funzione degli interessi privati dei proprietari dei fondi finitimi.
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E’ costituzionalmente illegittimo lart. 50, comma 8, lettera c), della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio). Tale norma non risponde ai menzionati requisiti di legittimità, poichè, con riguardo ad una situazione particolare costituita da una costruzione già esistente posta a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalla normativa attualmente vigente, ma legittima secondo la disciplina dellepoca della costruzione, autorizza il proprietario del fondo confinante a costruire o a mantenere il proprio fabbricato ad una distanza dallaltro manufatto preesistente inferiore a quella ordinariamente stabilita, con il solo rispetto della prescritta distanza dal confine.
Testo:
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