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Autorità:-- T.A.R. per il Piemonte
Data:-- 10/12/2014 -------------- Numero: -- 1946 -------------- Sede: -------------- Torino
Relatore:-- Paola Malanetto ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Lanfranco Balucani
Premassima:
Pannelli solari fotovoltaici in zone soggette a vincolo paesaggistico
Massima:
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Il d.lgs. n. 192/2005 persegue intento di semplificare la procedura inerente linstallazione di pannelli fotovoltaici con caratteristiche quali quelle per cui è causa (aderenti alla tetto, con stessa sagoma ed orientamento). Rstano fatti salvi i vincoli dettati dal d.lgs. 42/2004, nelle sole ipotesi di cui alla lett. b) e c) dellart. 136.
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Lart. 6 co. 3 del d.p.r. n. 380/2001, nellinserire in termini generali la realizzazione di pannelli solari fotovoltaici nellambito delledilizia libera, fa salve una serie di disposizioni di settore tra cui, certamente, il d.lgs. n. 42/2004. Tale norma tuttavia pacificamente convive con lancor vigente (modificato da ultimo con la legge n. 116/2014) art. 11 del d.lgs. n. 115/2008, che ha evidentemente un oggetto più circoscritto (i pannelli integrati nei tetti, con stessa inclinazione, stesso orientamento e che non ne modificano la sagoma), e come tale speciale, dunque ragionevolmente assoggettato a disciplina ulteriormente semplificata.
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Anche in questultimo contesto, sono fatti salvi i vincoli di cui allart. 136 lett. b) e c) del d.lgs. n. 42/2004 che contemplano: b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici. Pertanto in queste uniche due ipotesi occorre comunque lautorizzazione paesaggistica.
Testo:
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