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Autorità:-- T.A.R. per la Puglia
Data:-- 10/03/2011 -------------- Numero: -- 407 -------------- Sede: -------------- Bari
Relatore:-- Vito Mangialardi ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Amedeo Urbano
Premassima:
L’edificio da destinare al culto non paga oneri
Massima:
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a ratio dellart. 9, lettera f), l. 10/1977 (che dispone lesenzione del contributo concessorio in determinati casi) è quella di agevolare lesecuzione di opere destinate al soddisfacimento di interessi pubblici da cui la collettività possa trarre una utilità. La esecuzione di un opera pubblica inoltre, quando è compiuta da un ente istituzionalmente competente, garantisce il perseguimento di interessi di ordine generale e giustifica la concessione di un beneficio economico che, non contribuendo alla formazione di un utile di impresa, si riverbera a vantaggio di tutta la collettività che fruisce dellopera una volta compiuta. Per la esenzione in questione devono sussistere entrambi i presupposti di ordine soggettivo ed oggettivo.
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Nel caso di specie, dal punto di vista soggettivo la “Provincia di Puglia dei Frati Minori Conventuali” è ente religioso e per essa sua natura ben qualificabile come ente istituzionalmente preposto ad opere di carattere religioso. Sotto il profilo oggettivo, quello che si è voluto costruire è un centro sociale della spiritualità annesso alla oasi francescana <Severini e Mario De Lilla>. Orbene le chiese ed altri edifici religiosi tra cui ben rientra lopera allesame sono da annoverarsi tra le opere di urbanizzazione secondaria ai sensi dellart. 16 del dpr 380/01 (t.u. delledilizia).
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Sono opere di interesse generale tutti gli edifici direttamente destinati alla fruizione della collettività dei fedeli indipendentemente da ogni denominazione (in termini C d S n. 62751/2001, Sez. I).
Testo:
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