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Autorità:-- Tar per la Lombardia
Data:-- 08/04/2005 -------------- Numero: -- 301 -------------- Sede: -------------- Brescia
Relatore:-- Mielli ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Mariuzzo
Premassima:
Massima:
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E illegittima la norma del regolamento edilizio che, relativamente alle caratteristiche dimensionali delle unità immobiliari, prescrive che gli alloggi devono avere una superficie minima netta di abitazione, comprensiva dei servizi, di mq. 45.
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Tale prescrizione si risolve in una limitazione dello jus aedificandi ed inerisce ad un aspetto che non può essere disciplinato, oltre certi limiti, dallente locale, potendo semmai trovare la propria definizione nella legislazione statale o regionale, anche al fine di evitare difformità di regolamentazioni.
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Nel rispetto della disciplina urbanistico edilizia rientra nella libertà di iniziativa costituzionalmente garantita dellimprenditore, la scelta di edificare tipologie edilizie per una, due o più persone. Tale libertà non può essere limitata o compressa ove non sussistono, come nella specie non sussistono, prevalenti e pregnanti ragioni di interesse pubblico.
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Tali ragioni non possono evidentemente identificarsi in quelle igienico- sanitarie, che non sono affatto compromesse da alloggi di 45 mq., o nella esigenza di salvaguardare gli interessi dei residenti e di evitare uno scompenso del mercato, come dimostra la disciplina statale e regionale che ammette superfici inferiori.
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Sono le regole del libero mercato e la domanda di alloggi con superficie inferiore ai 45 mq. a determinare la scelta dellimprenditore di realizzare abitazioni adeguate alle necessità sociali degli acquirenti, mentre uneventuale inadeguatezza degli alloggi rispetto alle richieste del mercato, comporta un naturale squilibrio nellofferta delle tipologie edilizie.
Testo:
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