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Autorità:-- Tar per la Lombardia
Data:-- 07/06/2011 -------------- Numero: -- 1419 -------------- Sede: -------------- Milano
Relatore:-- Ugo De Carlo ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Adriano Leo
Premassima:
Autorimessa sul confine
Massima:
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Il d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 – emanato in virtù dellart. 41 quinquies l. n. 1150 del 1942 introdotto a sua volta dallart. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765 (c.d. L. Ponte) – ripete dal rango di fonte primaria della norma delegante la forza di legge, suscettibile di integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze dalle costruzioni di cui allart. 872 c.c.: la regola della distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola anche i comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con lanzidetto limite minimo è illegittima e va disapplicata, essendo consentita alle amministrazioni locali solo la fissazione di distanze superiori (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 30 agosto 2007 , n. 832).
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Con riferimento alla nozione di pareti finestrate la giurisprudenza afferma che “per “pareti finestrate”, ai sensi dellart. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e di tutti quei regolamenti edilizi locali che ad esso si richiamano, devono intendersi, non (soltanto) le pareti munite di “vedute”, ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso lesterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce)” (Corte dAppello Catania, 22 novembre 2003) e considerato altresì che basta che sia finestrata anche una sola delle due pareti (T.A.R. Toscana, Sez. III, 4 dicembre 2001, n. 1734; T.A.R. Piemonte, 10/10/2008 n. 2565).
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E illegittima unautorimessa posta a cinque metri dalla parete finestrata del fabbricato frontistante e lart. delle N.T.A. del Comune che si ponga in contrasto con la maggiore distanza di dieci metri prescritta dallart. 9 D.M. 14441968, deve ritenersi sostituita ope legis dal precetto contenuto in questa norma di diretta applicazione secondo il principio di gerarchia delle fonti che si applica nel caso di contrasto apparente tra le norme.
Testo:
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