07/06/2011 1419 Milano T.A.R. per la Lombardia

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Autorità:-- Tar per la Lombardia

Data:-- 07/06/2011 -------------- Numero: -- 1419 -------------- Sede: -------------- Milano

Relatore:-- Ugo De Carlo ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Adriano Leo

Premassima:

Autorimessa sul confine



Massima:
  • Il d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 – emanato in virtù dell’art. 41 quinquies l. n. 1150 del 1942 introdotto a sua volta dall’art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765 (c.d. L. Ponte) – ripete dal rango di fonte primaria della norma delegante la forza di legge, suscettibile di integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze dalle costruzioni di cui all’art. 872 c.c.: la regola della distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola anche i comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo è illegittima e va disapplicata, essendo consentita alle amministrazioni locali solo la fissazione di distanze superiori (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 30 agosto 2007 , n. 832).
  • Con riferimento alla nozione di pareti finestrate la giurisprudenza afferma che “per “pareti finestrate”, ai sensi dell’art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e di tutti quei regolamenti edilizi locali che ad esso si richiamano, devono intendersi, non (soltanto) le pareti munite di “vedute”, ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l’esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce)” (Corte d’Appello Catania, 22 novembre 2003) e considerato altresì che basta che sia finestrata anche una sola delle due pareti (T.A.R. Toscana, Sez. III, 4 dicembre 2001, n. 1734; T.A.R. Piemonte, 10/10/2008 n. 2565).”
  • E’ illegittima un’autorimessa posta a cinque metri dalla parete finestrata del fabbricato frontistante e l’art. delle N.T.A. del Comune che si ponga in contrasto con la maggiore distanza di dieci metri prescritta dall’art. 9 D.M. 14441968, deve ritenersi sostituita ope legis dal precetto contenuto in questa norma di diretta applicazione secondo il principio di gerarchia delle fonti che si applica nel caso di contrasto apparente tra le norme.


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