07/01/2009 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna

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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna

Data:-- 07/01/2009 -------------- Numero: -- * -------------- Sede: -------------- Bologna

Relatore:-- Pasi ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Mozzarelli

Premassima:

sanatoria di opere abusive in area di rispetto ferroviario



Massima:
  1. L’art.50 DPR 753/80 prevede l’applicazione della distanza minima (salvo, ovviamente, deroga ex art.60 dello stesso DPR) a “tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi”, cioè a tutte le situazioni edificatorie non definite in precedenza. La norma non distingue affatto, e non esonera, le situazioni edificatorie in cui il nuovo intervento (abusivo) sull’immobile preesistente e legittimo non ne modifica la distanza dalla rotaia, che, pur se originariamente assentita, si espone a rivalutazione alla luce di tutta la normativa attuale sopravvenuta. Del resto, non è irragionevole che l’ordinamento tolleri soltanto la mera conservazione di tutto ciò che, dopo la sua legittima edificazione, sia divenuto incompatibile con vincoli sopravvenuti, sottoponendolo invece a valutazione di compatibilità coi medesimi, ove l’avente titolo intenda incrementarne, accentuarne o consolidarne (attraverso interventi edilizi migliorativi) le possibilità di utilizzazione e conservazione futura. In tale ottica è naturale che, ove il possessore di un manufatto legittimamente assentito all’epoca dalla sua realizzazione intenda ottenere l’autorizzazione (a regime o in sanatoria) per ulteriori interventi, egli esponga anche il preesistente ad una valutazione di conformità e compatibilità con la normativa sopravvenuta, ancorché “l’aliquid novi” strettamente considerato, non interferisca con la stessa (nella fattispecie con la distanza dalla rotaia, che rimane invariata). Al massimo, l’argomento (dell’invarianza della distanza dalla linea ferroviaria nonostante la ristrutturazione) potrebbe costituire, non certo ragione di esonero dalla valutazione di compatibilità col vincolo ferroviario sopravvenuto, bensì ragione di deroga al medesimo ex art.60 del DPR 753/80, deroga rientrante tuttavia nella sfera delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’ente preposto.


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