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Autorità:-- Consiglio di Stato
Data:-- 05/04/2005 -------------- Numero: -- 1543 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Buonvino ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Iannotta
Premassima:
Massima:
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La comunicazione di cui allart. 7 l. 241/1990 non è dovuta in presenza di procedure promosse a iniziativa di parte, tra cui rientra la procedura volta alla sanatoria edilizia. (N.d.R. Per effetto dellart. 5 l. 15/2005, in vigore dall8/3/2005, la comunicazione di avvio del procedimento è obbligatoria anche nei procedimenti ad iniziativa di parte).
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Una volta riscontrato il carattere abusivo delle opere e la necessità della loro rimozione, viene meno ogni interesse allaccoglimento del gravame avverso il diniego dellautorizzazione sanitaria, in quanto la rimozione degli abusi viene, di fatto, ad inibire lutilizzazione del titolo autorizzatorio.
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Lesercizio dissociato dei poteri che fanno capo allo stesso ente per la realizzazione di più interessi pubblici, specie ove tra di essi sussista un obiettivo collegamento, si pone contro il basilare criterio di ragionevolezza e, pertanto, in evidente contrasto con il principio di buona amministrazione sancito dalla Costituzione e dalla L. n. 241 del 1990.
Testo:
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