05/04/2005 1543 Roma Consiglio di Stato

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Autorità:-- Consiglio di Stato

Data:-- 05/04/2005 -------------- Numero: -- 1543 -------------- Sede: -------------- Roma

Relatore:-- Buonvino ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Iannotta

Premassima:

Massima:
  • La comunicazione di cui all’art. 7 l. 241/1990 non è dovuta in presenza di procedure promosse a iniziativa di parte, tra cui rientra la procedura volta alla sanatoria edilizia. (N.d.R. Per effetto dell’art. 5 l. 15/2005, in vigore dall’8/3/2005, la comunicazione di avvio del procedimento è obbligatoria anche nei procedimenti ad iniziativa di parte).
  • Una volta riscontrato il carattere abusivo delle opere e la necessità della loro rimozione, viene meno ogni interesse all’accoglimento del gravame avverso il diniego dell’autorizzazione sanitaria, in quanto la rimozione degli abusi viene, di fatto, ad inibire l’utilizzazione del titolo autorizzatorio.
  • L’esercizio dissociato dei poteri che fanno capo allo stesso ente per la realizzazione di più interessi pubblici, specie ove tra di essi sussista un obiettivo collegamento, si pone contro il basilare criterio di ragionevolezza e, pertanto, in evidente contrasto con il principio di buona amministrazione sancito dalla Costituzione e dalla L. n. 241 del 1990.


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