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Autorità:-- Tar per la Lombardia
Data:-- 02/12/2009 -------------- Numero: -- 5268 -------------- Sede: -------------- Milano
Relatore:-- Silvia Cattaneo ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Arosio
Premassima:
Demolizione e ricostruzione: è ristrutturazione solo se la sagoma dell’edificio non cambia
Massima:
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La ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali delledificio preesistente e la successiva ricostruzione delledificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi (fra le tante Cons. Stato, sez. IV, 18-3-2008, n. 1177).
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La previsione di cui allart. 27 c. 1 l. d) della L.R. Lombardia 11-3-2005, n. 12 – che ricomprende tra gli interventi di ristrutturazione edilizia quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente – deve interpretarsi nel senso di prescrivere anche il rispetto della sagoma delledificio preesistente in quanto tale requisito, previsto dallart. 3, c. 1, lettera d), del D.P.R. 380/01, costituisce espressione di un principio generale che orienta anche linterpretazione della legislazione regionale (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 16 gennaio 2009, n. 153).
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Ciò che contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione è la già avvenuta trasformazione del territorio, attraverso una edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un «insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente»), ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma – in questultimo caso – con ricostruzione, se non «fedele» (termine espunto dallattuale disciplina), comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente (Consiglio di Stato, sez. VI, 16-12-2008, n. 6214).
Testo:
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