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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 01/03/2005 -------------- Numero: -- 348 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Calderoni ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano
Premassima:
Massima:
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La notificazione di un verbale di contestazione e accertamento di infrazioni e inadempimenti, redatto da Agenti di Polizia, nella misura in cui consente ai soggetti interessati di prendere conoscenza del procedimento avviato, spiega gli stessi effetti della comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e segg. L. n. 241 del 1990.
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I verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dellautore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o allesame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria privilegiata possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati e alle valutazioni del pubblico ufficiale, che possono, invece, essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso.
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Lesercizio del potere di cui allart. 10 t.u.l.p.s. (il quale sancisce che: Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata) si riferisce a tutte le fattispecie che concretino unutilizzazione non conforme alla disciplina amministrativa dellautorizzazione e dellattività autorizzata; il che comporta, necessariamente, una stretta riferibilità dell<abuso> alla medesima attività. Luso del potere di cui al precitato art. 10 esige una motivazione rigorosa.
Testo:
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