01/03/2005 348 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna

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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna

Data:-- 01/03/2005 -------------- Numero: -- 348 -------------- Sede: -------------- Bologna

Relatore:-- Calderoni ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano

Premassima:

Massima:
  • La notificazione di un verbale di contestazione e accertamento di infrazioni e inadempimenti, redatto da Agenti di Polizia, nella misura in cui consente ai soggetti interessati di prendere conoscenza del procedimento avviato, spiega gli stessi effetti della comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e segg. L. n. 241 del 1990.
  • I verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell’autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all’esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria privilegiata possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati e alle valutazioni del pubblico ufficiale, che possono, invece, essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso.
  • L’esercizio del potere di cui all’art. 10 t.u.l.p.s. (il quale sancisce che: “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”) si riferisce a tutte le fattispecie che concretino un’utilizzazione non conforme alla disciplina amministrativa dell’autorizzazione e dell’attività autorizzata; il che comporta, necessariamente, una stretta riferibilità dell’<abuso> alla medesima attività. L’uso del potere di cui al precitato art. 10 esige una motivazione rigorosa.


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