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Autorità: T.A.R. per il Lazio
Data: 10/01/2012 Num: 186 Sede: Roma
Relatore: Stefano Toschei Presidente: Luigi Tosti
Premassima
Certificato di agibilità
Massima
  1. In base agli art. 24 e 25, del D.P.R. 380/2001, il certificato di agibilità delle costruzioni costituisce un’attestazione da parte dei competenti uffici tecnici comunali in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati.
  2. Alla stregua della normativa vigente, è altrettanto legittimo che una valutazione sulla sussistenza di dette condizioni, sia richiesta a fronte di modifiche strutturali che implicano anche un cambiamento dell’uso degli spazi e che dunque il Comune non perda, neppure per l’ipotesi di rilascio implicito del certificato ovvero per effetto di condono, il potere-dovere di verificare la sussistenza effettiva di dette condizioni di salubrità e di intervenire laddove siano riscontrate carenze (cfr. sul punto T.A.R. Veneto, Sez. III, 2 gennaio 2009 n. 6 nonché T.A.R Basilicata, Sez. I, 29 novembre 2008 n. 916).
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Autorità: T.A.R. per la Campania
Data: 30/12/2011 Num: 2105 Sede: Salerno
Relatore: Ezio Fedullo Presidente: Antonio Onorato
Premassima
Eventuali difformità esecutive rispetto al progetto assentito non sono ex se idonee a precludere il rilascio del certificato di agibilità
Massima
  1. Ai sensi dell’art. 24 d.P.R. n. 380/2001, eventuali difformità esecutive rispetto al progetto assentito non sono ex se idonee a precludere il rilascio del certificato di agibilità, laddove inerenti ad aspetti marginali del manufatto (in particolare se, come nel caso di specie, prive di incidenza sulla volumetria e sulla superficie dell’immobile interessato) e/o, comunque, riconducibili all’ambito dell’attività edilizia cd. libera.
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Autorità: Consiglio di Stato
Data: 29/11/2011 Num: 6296 Sede: Roma
Relatore: Francesca Quadri Presidente: Stefano Baccarini
Premassima
Risarcimento danni da prescrizioni edilizie illegittime
Massima
  1. Il termine di decadenza di 120 giorni (decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo) previsto dall’art. 30 del c.p.a. non è applicabile ad una fattispecie risalente ad epoca anteriore alla sua entrata in vigore (16 settembre 2010)  Ne discende che la domanda di ristoro di un danno patrimoniale derivante dalla lesione dell’interesse pretensivo diretto ad ottenere una concessione edilizia è ammissibile se proposta entro il termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell’art. 2947 cod. civ., pure in assenza della previa domanda di annullamento dell’atto lesivo.
  2. Non è esigibile, affinchè il comportamento del creditore sia ritenuto conforme all’ordinaria diligenza, il necessario esperimento da parte sua degli ordinari rimedi giurisdizionali di impugnazione: ciò sarebbe contrario alla ratio della norma di cui all’art. 30, che ha escluso la necessità di previa impugnazione dell’atto ai fini dell’ammissibilità dell’azione di risarcimento del danno patrimoniale, nonché alla lettera del comma 3, che chiaramente si riferisce a "strumenti di tutela", non già di "tutela giurisdizionale" e comunque non li considera ineluttabili ("anche attraverso…"). E’ sufficiente che l’amministrazione sia stata messa in condizione, tramite un apposito "avviso di danno" consistente nell’invito all’autotutela, di ritornare sul proprio atto, assolvendo, in un regime di risarcibilità della lesione dell’interesse legittimo, l’obbligo (o, meglio, l’onere) di annullamento d’ufficio dell’atto illegittimo (art. 21-nonies l. 241/1990), al fine di evitare di incorrere nella condanna al risarcimento del danno anche per le spese ulteriori sostenute dal privato (Cass. Sez. III, 3 marzo 2011, n. 5120).
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Autorità: T.A.R. per la Campania
Data: 04/11/2011 Num: 5135 Sede: Napoli
Relatore: Anna Pappalardo Presidente: Carlo D'Alessandro
Premassima
La lombricoltura in sé non può qualificarsi come attività a carattere industriale
Massima
  1. La lombricoltura in sé non può qualificarsi come attività a carattere industriale, essendo legata ad un uso agricolo del suolo, e non al trattamento dei rifiuti in senso industriale.
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Autorità: T.A.R. per la Sicilia
Data: 06/10/2011 Num: 2417 Sede: Catania
Relatore: Pancrazio Maria Savasta Presidente: Salvatore Schillaci
Premassima
Non è configurabile un’ipotesi residuale di ristrutturazione derivante da una demolizione e ricostruzione che non mantenga, quanto meno, sagoma e volume
Massima
  1. Si possono prospettare le seguenti categorie di ristrutturazione edilizia:
    1) interventi edilizi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso (necessitanti il permesso di costruire)
    2) interventi edilizi consistenti nella realizzazione di un organismo edilizio identico al precedente, senza aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, né, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, mutamenti della destinazione d’uso (per i quali è sufficienti la d.i.a.);
    3) ristrutturazione relativa alla ricostruzione seguita alla demolizione di un organismo di cui mantiene quanto meno sagoma e volume (per i quali è sufficienti la d.i.a. e, in Sicilia – secondo la medesima citata decisione n. 480/10 del CGA –, l’autorizzazione edilizia ex art. 5 L.R. n. 37/1985).
    Quindi, non è configurabile un’ipotesi residuale di ristrutturazione derivante da una demolizione e ricostruzione che non mantenga, quanto meno, sagoma e volume.
  2. In riferimento al concetto di ristrutturazione, è possibile, sia pure in maniera del tutto limitata, anche la traslazione dell’area originaria.  Secondo la Circolare 7 agosto 2003, n. 4174 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <<debbono considerarsi ammissibili, in sede di ristrutturazione edilizia, solo modifiche di collocazione rispetto alla precedente area di sedime, sempreche’ rientrino nelle varianti non essenziali, ed a questo fine il riferimento e’ nelle definizioni stabilite dalle leggi regionali in attuazione dell’art. 32 del Testo unico. Resta in ogni caso possibile, nel diverso posizionamento dell’edificio, adeguarsi alle disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica vigente per quanto attiene allineamenti, distanze e distacchi.
  3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione inclusi nella ristrutturazione non puo’ trovare applicazione quella parte della normativa vigente che detta prescrizioni per quanto riguarda gli indici di edificabilita’ ed ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo (altezze, distanze, distacchi, inclinate, ecc.) riferibile alle nuove costruzioni. Cio’ in quanto il relativo rispetto potrebbe risultare inconciliabile con la demolizione e ricostruzione intesa come operazione da effettuarsi con la sola osservanza della sagoma e della volumetria preesistenti (ed in tale prospettiva, qualora non venga utilizzata per intero la sagoma e la volumetria esistenti, l’intervento non puo’ essere incluso nella categoria della ristrutturazione edilizia).
    Va pero’ soggiunto che la demolizione e ricostruzione, rientrando per espressa declaratoria legislativa nella ristrutturazione edilizia, dovra’ rispettare le prescrizioni ed i limiti dello strumento urbanistico vigente per quanto compatibili con la natura dell’intervento e quindi non in contrasto con la possibilita’, esplicitamente prevista dal legislatore, di poter operare la ricostruzione attenendosi al solo rispetto di sagoma e volume. Piu’ specificatamente la demolizione e ricostruzione puo’ comportare aumenti della superficie utile nei limiti consentiti o non preclusi per la ristrutturazione edilizia: in proposito, deve ritenersi insita nella natura di tale intervento la possibilita’ di aumento della superficie utile con il conseguente incremento del carico urbanistico, stante la fondamentale ratio legislativa di favorire il rinnovo del patrimonio edilizio anche sotto un profilo tecnico-qualitativo che comporta il piu’ delle volte, per la stessa praticabilita’ dell’intervento, un diverso dimensionamento della superficie utile>>.
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Autorità: Consiglio di Stato
Data: 29/09/2011 Num: 5412 Sede: Roma
Relatore: Guido Romano Presidente: Paolo Numerico
Premassima
La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione (ex art. 12 l. 47/85) lascia immutata la valenza antigiuridica del manufatto realizzato.
Massima
  1. L’art. 12, comma 2, della legge n. 47 del 1985 non può considerarsi limitata ai soli casi in cui sia stata riscontrata una parziale difformità rispetto ad un previo e già rilasciato titolo abilitativo a costruire, in quanto la norma deve trovare applicazione anche quando la costruzione sia avvenuta in assenza di concessione edilizia, essendo costituito il presupposto per l’applicazione della disciplina sanzionatoria pecuniaria in questione, in luogo di quella reale, dalla salvaguardia della staticità della parte non abusiva del manufatto e non anche dalla circostanza che l’abuso sia caratterizzato da una parziale difformità rispetto ad un previo rilascio concessorio (cfr. TAR Calabria, CZ, sez.II, n. 2343 del 8 ottobre 2002 e C.d.S., sez. V, n. 2339 del 11 maggio 2007).
  2. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie, se esclude che le opere edilizie abusive possano essere legittimamente demolite, non ne rimuove, però, il carattere antigiuridico, né tampoco legittima il compimento di ulteriori lavori in difformità o in assenza della concessione edilizia. L’applicabilità del secondo comma dell’art. 12, che, in tali situazioni, consente di non abbattere l’abuso stesso, certamente lascia immutata la valenza antigiuridica del manufatto realizzato, di talché permane il suo status di res illegittima, configurandosi, pertanto, una categoria di beni che, pur urbanisticamente tollerati, non sono ammessi ad una legittimazione successiva e rispetto ai quali il legislatore sembra aver voluto mantenere, sin dalla legge n. 47 del 1985, il contrasto formale e sostanziale con la normativa urbanistica. Ciò perché, per tali beni, condivisibilmente definiti da acuta dottrina come “urbanisticamente antigiuridici”, l’illegittimità conserva rilievo per fini diversi da quelli sanzionatori, in quanto, ad esempio, in caso di adozione di variante degli strumenti urbanistici già regolanti la zona in cui essi sono ubicati, l’Amministrazione è meno vincolata nell’esercizio dei propri poteri, rispetto alla diversa ipotesi di costruzione invece legittimamente edificata, così come, in caso di espropriazione per pubblica utilità, il valore del bene soggetto ad ablazione andrebbe calcolato tenendo conto della sola area di sedime, ex art. 38, comma secondo, del T.U. n. 327 del 2001.
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