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Premassima
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Inesauribilità del potere amministrativo di vigilanza e controllo in materia di abusi edilizi
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Massima
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Non è configurabile un affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, in forza di una legittimazione fondata sul tempo (v. da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 31/08/2010, n. 3955; sez. V, 27/04/2011, n. 2497; sez. VI, 11/05/2011, n. 2781; sez. I, 30/06/2011, n. 4160) e, anche a prescindere da tale impostazione, l’amministrazione, in ipotesi di segnalazioni sottoscritte, circostanziate e documentate, ha comunque l’obbligo di attivare un procedimento di controllo e verifica dell’abuso, della cui conclusione deve restare traccia, sia essa nel senso dell’esercizio dei poteri sanzionatori, che in quella della motivata archiviazione, e ciò in forza dei principi di cui all’art. 2 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, dovendosi in particolare escludere che la ritenuta mancanza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sanzionatori possa giustificare un comportamento meramente silente.
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Premassima
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I parcheggi “funzionali” di urbanizzazione primaria devono essere sempre accessibili
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Massima
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Sui parcheggi funzionali di cui all’art. 5 l.r. Liguria n. 25/1995 (pur se di proprietà privata) che siano qualificati dal titolo (nel caso di specie: convenzione accessiva allo strumento urbanistico attuativo) come opere di urbanizzazione primaria, gli utenti hanno un diritto (d’uso o di servitù di fonte pubblicistica) alla piena ed illimitata utilizzazione di tali beni (che possono qualificarsi come “beni pubblici a fruizione collettiva”, v. da ultimo, per una nuova tassonomia dei beni pubblici, Cass. sez. un. 14/2/2011 n. 3665), diritto che non può essere limitato all’orario di esercizio dell’attività dell’insediamento produttivo.
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Premassima
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Efficacia decennale del piano di lottizzazione
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Massima
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Il piano di lottizzazione ha una durata decennale per cui, decorso il relativo termine, esso perde di efficacia e non può più costituire valido presupposto per il rilascio di qualsivoglia titolo abilitativo alla edificazione di manufatti (cfr. C.d.S., sez. VI^, n. 200 del 20 gennaio 2003). Allorquando fa riferimento alla salvaguardia degli allineamenti e delle prescrizioni di zona, la giurisprudenza si riferisce all’ipotesi di tutela di posizioni incise dall’eventuale formale rideliberazione del piano di lottizzazione o dall’entrata in vigore di una nuova norma urbanistica generale o esecutiva che contenga disposizioni di segno contrario per i profili anzidetti alla precedente norma pattizia di abilitazione all’edificazione.
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Premassima
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Interventi edilizi su aree comuni
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Massima
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Ai fini del rilascio del permesso di costruire, in caso di comproprietà o di altri diritti reali è necessario che l’istante dichiari puntualmente il titolo di proprietà ed i titoli civilisticamente idonei che legittimano la sua istanza relativamente a tutte le aree direttamente interessate dall’intervento, oppure che alleghi manifestazioni scritte del consenso degli aventi diritto. (Nel caso di specie, si trattava di interventi di modifica necessari per rendere carrabile una servitù di passaggio pedonale).
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Premassima
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Certificato di agibilità
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Massima
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In base agli art. 24 e 25, del D.P.R. 380/2001, il certificato di agibilità delle costruzioni costituisce un’attestazione da parte dei competenti uffici tecnici comunali in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati. Alla stregua della normativa vigente, è altrettanto legittimo che una valutazione sulla sussistenza di dette condizioni, sia richiesta a fronte di modifiche strutturali che implicano anche un cambiamento dell’uso degli spazi e che dunque il Comune non perda, neppure per l’ipotesi di rilascio implicito del certificato ovvero per effetto di condono, il potere-dovere di verificare la sussistenza effettiva di dette condizioni di salubrità e di intervenire laddove siano riscontrate carenze (cfr. sul punto T.A.R. Veneto, Sez. III, 2 gennaio 2009 n. 6 nonché T.A.R Basilicata, Sez. I, 29 novembre 2008 n. 916).
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Premassima
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Eventuali difformità esecutive rispetto al progetto assentito non sono ex se idonee a precludere il rilascio del certificato di agibilità
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Massima
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Ai sensi dell’art. 24 d.P.R. n. 380/2001, eventuali difformità esecutive rispetto al progetto assentito non sono ex se idonee a precludere il rilascio del certificato di agibilità, laddove inerenti ad aspetti marginali del manufatto (in particolare se, come nel caso di specie, prive di incidenza sulla volumetria e sulla superficie dell’immobile interessato) e/o, comunque, riconducibili all’ambito dell’attività edilizia cd. libera.
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